PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995.

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo aggiuntivo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del Protocollo stesso.

Art. 3.

      1. Ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo aggiuntivo di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del medesimo Protocollo.

      2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere successivamente modificata.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.